1) L’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino. 2) E’ fatto divieto alle attività sopraelencate di emettere musica e suoni, all’interno e all’esterno dei locali, a partire dalle ore 1:00; 3) E’ fatto divieto, a partire dalle ore 20:00, di vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro finalizzata al consumo nelle aree pubbliche
Il Sindaco ORDINA
per le motivazioni in premessa esplicitate, con decorrenza immediata e per 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza: 1) L’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, vinerie), delle attività artigianali autorizzati alla vendita di alimenti e bevande e delle attività di commercio su area privata o pubblica, autorizzate anche in forma temporanea, è stabilito per tutti i giorni della settimana alle ore 02:00 del giorno successivo. Sono consentiti 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. Non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino. 2) E’ fatto divieto alle attività sopraelencate di emettere musica e suoni, all’interno e all’esterno dei locali, a partire dalle ore 1:00; 3) E’ fatto divieto, a partire dalle ore 20:00, di vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro finalizzata al consumo nelle aree pubbliche. Resta consentita la somministrazione delle bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.